VISITE PER APPRENDISTI E MINORI ha abrogato l’art. 4 della legge n.25/1955, che prevedeva: "deve essere preceduta da visita sanitaria per accertare che le sue condizioni fisiche ne consentono la occupazione nel lavoro per il quale deve essere assunto"

Il decreto legge n.112/08, come evidenziato anche nella circolare n.27/08 del Ministero del Lavoro,

Art. 41. Sorveglianza sanitaria

1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:

a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle direttive europee nonché dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6;

b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.

2. La sorveglianza sanitaria comprende:

a) visita medica preventiva intesa a costatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;

b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Omissis….;

c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;

d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;

e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.


Art. 8.L'idoneità' dei minori indicati al comma 1 all'attività' lavorativa cui sono addetti deve essere accertata mediante visite periodiche da effettuare ad intervalli non superiori ad un anno. a cura e spese del datore di lavoro, presso un medico del Servizio sanitario nazionale.Per gli adolescenti adibiti alle attivita' lavorative soggette alle norme sulla sorveglianza sanitaria si applica invece quanto previsto dal comma 8 dell'art.8 ovvero:



ove non vi sia una diversa regolamentazione di carattere regionale, la visita medica del minore è demandata ad un medico che risulti giuridicamente incardinato nell’ambito della organizzazione sanitaria pubblica e per tale deve intendersi sia il professionista che sia in rapporto di dipendenza con il Servizio Sanitario Nazionale – qual è il medico della struttura ospedaliera pubblica ovvero della azienda sanitaria locale – sia il professionista che operi in convenzione con il Servizio Sanitario, qual è ad es. il medico di medicina generale.


Pertanto nelle attività soggette ad obbligo di sorveglianza sanitaria, gli accertamenti preventivi e periodici per i lavoratori minorenni, devono essere effettuati dal medico competente aziendale, come attualmente definito dall'art. 41 del D.Lgs n.81/08.






1. I bambini nei casi di cui all'articolo 4, comma 2, e gli adolescenti, possono essere ammessi al lavoro purché siano riconosciuti idonei all'attività' lavorativa cui saranno adibiti a seguito di visita medica.

23. Le visite mediche di cui al presente articolo sono effettuate,

 

 

8. Agli adolescenti adibiti alle attivita' lavorative soggette alle norme sulla sorveglianza sanitaria dei lavoratori di cui al titolo I, capo IV, del decreto legislativo n. 626 del 1994, non si applicano le disposizioni dei commi da 1 a 7.


Per gli apprendisti minorenni resta in vigore la legge n.977/1967 (art.8), così come modificata ed integrata dai successivi decreti legislativi n.345/1999 e n.262/2000.

In particolare per i minori assunti in attività non soggette ad obbligo di sorveglianza sanitaria si applicano i commi da 1 a 7 dell'art.8 :


Per assunzioni in mansioni che non comportano esposizione a rischi normati, e non soggette a sorveglianza sanitaria, non è richiesta alcuna visita.




Nota 1: il Ministero del Lavoro in risposta a interpello (n.1866 del 19 luglio 2006) precisa: ……..