Consulenza sul Sistema di Gestione  Privacy dei dati - D.Lgs.196/03

DPSS - Documento Programmatico sulla Sicurezza dei Dati

 Informativa e consenso dei dati


 

Consulenza sugli adempimenti di legge in merito alla privacy. Con il Testo Unico (D.Lgs. 196/03), sulla tutela e il trattamento dei dati personali, il legislatore italiano ha recepito la direttiva CEE 95/46 recante "norme in materia di trattamento dei dati personali e detta le regole operative di gestione per la sicurezza dei dati.

DEFINIZIONE DI PRIVACY

La privacy è il termine inglese traducibile all'incirca con riservatezza , è il diritto alla riservatezza delle informazioni personali e della propria vita privata: the right to be let alone , secondo la formulazione del giurista statunitense Louis Brandeis che fu probabilmente il primo al mondo a formulare una legge sulla riservatezza, insieme a Samuel Warren (si veda il loro articolo The Right to Privacy , in "Harvard Law Review", 1890 ). Brandeis fu ispirato dalla lettura dell'opera di Ralph Waldo Emerson , il grande filosofo americano, che proponeva la solitudine come criterio e fonte di libertà.

La privacy si traduce spesso (nella sua originaria accezione difensiva) nella capacità di una persona (o di un gruppo di persone), di impedire che le informazioni che la riguardano diventino note ad altri, inclusi organizzazioni ed enti, qualora il soggetto non abbia volontariamente scelto di fornirle.

Il termine privacy , concetto inizialmente riferito alla sfera della vita privata, negli ultimi decenni ha subito un'evoluzione estensiva, arrivando a indicare il diritto al controllo sui propri dati personali.

La recente diffusione delle nuove tecnologie ha contribuito ad un assottigliamento della barriera della privacy, ad esempio la tracciabilità dei cellulari o la relativa facilità a reperire gli indirizzi di posta elettronica delle persone.

Oggi la privacy intesa come "sovranità su di sé", nell'accezione nuova di tale concetto, non limitato, come in passato, ad un diritto alla "non intromissione nella sfera privata" si pone quale indiscutibile strumento di salvaguardia della libera e piena autodeterminazione dell'individuo.

Il riconoscimento del diritto alla privacy dell'individuo si pone dunque quale indiscutibile strumento per la salvaguardia della sua libera e piena autodetrminazione.

Privacy non è infatti soltanto il sacrosanto diritto a che nessuno invada il "nostro mondo" precostituito bensì è anche l'altrettanto sacrosanto diritto a che ciascuno possa liberamente esprimere le proprie aspirazioni più profonde e realizzarle, attingendo liberamente e pienamente ad ogni propria potenzialità.

Prima della Legge sulla privacy , la fonte di diritto principale in materia era costituita dalla Corte di Cassazione . Questa, con la sent. n. 4487 del 1956 , nega inizialmente la presenza di un diritto alla riservatezza. Il riferimento all'art. 2 Cost. di cui sopra arriva invece solo nel 1975 , con la sent. n. 2199, con cui la stessa Corte identifica tale diritto nella tutela di quelle situazioni e vicende strettamente personali e familiari, le quali, anche se verificatesi fuori dal domicilio domestico, non hanno per i terzi un interesse socialmente apprezzabile . Questa affermazione è fondamentale per il bilanciamento col diritto di cronaca (vedi "Privacy e giornalismo").
La casistica in materia è ampia; in particolare, il Tribunale di Roma , nella sent. del 13 febbraio 1992 , aveva notato che chi ha scelto la notorietà come dimensione esistenziale del proprio agire, si presume abbia rinunciato a quella parte del proprio diritto alla riservatezza direttamente correlato alla sua dimensione pubblica .

La linea di demarcazione tra il diritto alla riservatezza e il diritto all'informazione di terzi sembra quindi essere la popolarità del soggetto. Tuttavia, anche soggetti molto popolari conservano tale diritto, limitatamente a fatti che non hanno niente a che vedere con i motivi della propria popolarità.

Un ulteriore passo avanti nella formazione di una normativa adeguata, anche se notevolmente in ritardo, viene fatto per rispetto di obblighi internazionali: con la legge n. 98 del 21 febbraio 1989 [1] , è infatti ratificata la Convenzione di Strasburgo (adottata nel 1981 ), sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale .

In Italia è attualmente in vigore il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali , che ha riordinato la Legge sulla privacy del 1996 .

Privacy non è infatti più considerata quale diritto a che nessuno invada il "nostro mondo" precostituito bensì è anche intesa quale diritto a che ciascuno possa liberamente esprimere le proprie aspirazioni più profonde e realizzarle, attingendo liberamente e pienamente ad ogni propria potenzialità.

Il Codice suddivide i dati personali in quattro categorie:

dati sensibili : quelli idonei a rivelare "l'origine razziale o etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale" di una persona.

dati semisensibili

dati comuni : sono tutte quelle informazioni, come nome, cognome, partita I.V.A., codice fiscale, indirizzo, numeri di telefono, numero patente, che consentono di individuare una persona fisica o giuridica, sia essa anche un ente od associazione.

dati giudiziari : sono quelle informazioni idonee a rivelare provvedimenti in materia di casellario giudiziale, anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reati o carichi pendenti.


Nel caso dei dati sensibili , si prescinde dal consenso dell'interessato, tuttavia il giornalista deve rispettare il già citato limite dell' essenzialità dell'informazione, oltre a quello della rilevanza del dato per il caso trattato nell'articolo.
Il riferimento a un codice deontologico è stato inserito nell'art. 139.