Privacy - trattamento dei dati - D.Lgs.196/03 - Consulenza Privacy Milano
DPSS - Documento Programmatico sulla Sicurezza dei dati - Informativa e consenso dei dati


NEWS 30.12.2009 Telemarketing: riconfermate le regole del Garante privacy (http://www.garanteprivacy.it/garante/navig/jsp/index.jsp)

Le regole predisposte dal Garante privacy nel marzo 2009, relative alle chiamate promozionali e pubblicitarie consentite a suo tempo dal decreto "Milleproroghe" del 2008, restano valide ancora per l’ulteriore periodo di sei mesi previsto dalla legge di conversione del decreto Ronchi, ovvero, se istituito in questo periodo, fino alla realizzazione del registro pubblico delle opposizioni al quale dovranno iscriversi le persone che non intendono ricevere questo tipo di telefonate.

NEWS 29.12.2009 Rinnovate le autorizzazioni generali per i dati sensibili e giudiziari

Il Garante Privacy ha rinnovato le autorizzazioni al trattamento dei dati sensibili e giudiziari che saranno efficaci dal 1° gennaio 2010 sino al 30 giugno 2011.

I sette provvedimenti riguardano, come in passato, i rapporti di lavoro, i dati sulla salute e la vita sessuale, le associazioni e le fondazioni, i liberi professionisti, le attività creditizie, assicurative e del settore turistico, l'elaborazione dei dati effettuata per conto terzi, gli investigatori privati e il trattamento dei dati di carattere giudiziario.

Lo ha disposto l’Autorità con un provvedimento in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Aziende e call center che contatteranno gli utenti per fare promozione e offerte commerciali, dovranno quindi continuare a utilizzare solo banche dati effettivamente costituite sulla base degli elenchi telefonici precedenti al 1° agosto 2005. E non potranno chiedere il consenso degli interessati per futuri contatti né potranno cedere i dati che utilizzano a terzi.

Gli operatori che telefoneranno agli abbonati dovranno ad ogni contatto specificare per quale società chiamano e ricordare agli interessati i loro diritti. Ma soprattutto dovranno registrare immediatamente l'eventuale contrarietà dell'abbonato ad essere nuovamente contattato. L'utente che non intende essere più disturbato avrà il diritto di conoscere l'identificativo dell'operatore al quale ha comunicato la sua volontà.

Inoltre, i dati presenti nelle banche dati dovranno essere utilizzati solo a fini promozionali e non potranno in alcun modo essere usati per acquisire nuove informazioni o il consenso degli abbonati ad effettuare chiamate dopo la scadenza del periodo di deroga.

Il mancato rispetto del provvedimento comporta una sanzione amministrativa che va da 30 mila a 180 mila euro e che, nei casi più gravi, può raggiungere anche i 300 mila euro.

Roma, 30 dicembre 2009


Consulenza sugli adempimenti di legge in merito alla privacy. Con il Testo Unico (D.Lgs. 196/03), sulla tutela e il trattamento dei dati personali, il legislatore italiano ha recepito la direttiva CEE 95/46 recante "norme in materia di trattamento dei dati personali e detta le regole operative di gestione per la sicurezza dei dati.

DEFINIZIONE DI PRIVACY (Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.)

La privacy (pronunciato perlopiù in inglese americano ma prevalentemente  in inglese britannico in italiano la dizione più usuale è /'praivasi/ ), termine inglese traducibile all'incirca con riservatezza , è il diritto alla riservatezza delle informazioni personali e della propria vita privata: the right to be let alone , secondo la formulazione del giurista statunitense Louis Brandeis che fu probabilmente il primo al mondo a formulare una legge sulla riservatezza, insieme a Samuel Warren (si veda il loro articolo The Right to Privacy , in "Harvard Law Review", 1890 ). Brandeis fu ispirato dalla lettura dell'opera di Ralph Waldo Emerson , il grande filosofo americano, che proponeva la solitudine come criterio e fonte di libertà.

La privacy si traduce spesso (nella sua originaria accezione difensiva) nella capacità di una persona (o di un gruppo di persone), di impedire che le informazioni che la riguardano diventino note ad altri, inclusi organizzazioni ed enti, qualora il soggetto non abbia volontariamente scelto di fornirle.

Il termine privacy , concetto inizialmente riferito alla sfera della vita privata, negli ultimi decenni ha subito un'evoluzione estensiva, arrivando a indicare il diritto al controllo sui propri dati personali.

La recente diffusione delle nuove tecnologie ha contribuito ad un assottigliamento della barriera della privacy, ad esempio la tracciabilità dei cellulari o la relativa facilità a reperire gli indirizzi di posta elettronica delle persone.

Oggi la privacy intesa come "sovranità su di sé", nell'accezione nuova di tale concetto, non limitato, come in passato, ad un diritto alla "non intromissione nella sfera privata" si pone quale indiscutibile strumento di salvaguardia della libera e piena autodeterminazione dell'individuo.

Il riconoscimento del diritto alla privacy dell'individuo si pone dunque quale indiscutibile strumento per la salvaguardia della sua libera e piena autodetrminazione.

Privacy non è infatti soltanto il sacrosanto diritto a che nessuno invada il "nostro mondo" precostituito bensì è anche l'altrettanto sacrosanto diritto a che ciascuno possa liberamente esprimere le proprie aspirazioni più profonde e realizzarle, attingendo liberamente e pienamente ad ogni propria potenzialità.

Fonti comunitarie

Già la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, all'art. 8, stabiliva che non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, per la pubblica sicurezza, per il benessere economico del paese, per la difesa dell'ordine e per la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale, o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui .

Oltre che negli Accordi di Schengen , il concetto è stato riportato nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea all'art. 8, che recita:

Ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano.
Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni individuo ha il diritto di accedere ai dati raccolti che lo riguardano e di ottenerne la rettifica.
Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un'autorità indipendente.

Le fonti comunitarie rilevanti sono contenute nella Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 Ottobre 1995, contrassegnata dalla sigla 95/46/CE, pubblicata nella GUCE L 281 del 23.11.1995 (p.31).

Fonti nazionali italiane

Per quanto attiene alla legislazione italiana, i fondamenti costituzionali sono ravvisabili negli artt. 14, 15 e 21 Cost., rispettivamente riguardanti il domicilio, la libertà e segretezza della corrispondenza , e la libertà di manifestazione del pensiero ; ma si può fare anche riferimento all'art. 2 Cost., incorporando la riservatezza nei diritti inviolabili dell'uomo .

Prima della Legge sulla privacy , la fonte di diritto principale in materia era costituita dalla Corte di Cassazione . Questa, con la sent. n. 4487 del 1956 , nega inizialmente la presenza di un diritto alla riservatezza. Il riferimento all'art. 2 Cost. di cui sopra arriva invece solo nel 1975 , con la sent. n. 2199, con cui la stessa Corte identifica tale diritto nella tutela di quelle situazioni e vicende strettamente personali e familiari, le quali, anche se verificatesi fuori dal domicilio domestico, non hanno per i terzi un interesse socialmente apprezzabile . Questa affermazione è fondamentale per il bilanciamento col diritto di cronaca (vedi "Privacy e giornalismo").
La casistica in materia è ampia; in particolare, il Tribunale di Roma , nella sent. del 13 febbraio 1992 , aveva notato che chi ha scelto la notorietà come dimensione esistenziale del proprio agire, si presume abbia rinunciato a quella parte del proprio diritto alla riservatezza direttamente correlato alla sua dimensione pubblica .

La linea di demarcazione tra il diritto alla riservatezza e il diritto all'informazione di terzi sembra quindi essere la popolarità del soggetto. Tuttavia, anche soggetti molto popolari conservano tale diritto, limitatamente a fatti che non hanno niente a che vedere con i motivi della propria popolarità.

Un ulteriore passo avanti nella formazione di una normativa adeguata, anche se notevolmente in ritardo, viene fatto per rispetto di obblighi internazionali: con la legge n. 98 del 21 febbraio 1989 [1] , è infatti ratificata la Convenzione di Strasburgo (adottata nel 1981 ), sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale .

In Italia è attualmente in vigore il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali , che ha riordinato la Legge sulla privacy del 1996 .

Privacy non è infatti più considerata quale diritto a che nessuno invada il "nostro mondo" precostituito bensì è anche intesa quale diritto a che ciascuno possa liberamente esprimere le proprie aspirazioni più profonde e realizzarle, attingendo liberamente e pienamente ad ogni propria potenzialità.

In questo senso si parla di privacy come "autodeterminazione e sovranità su di sé" ( Stefano Rodotà ) e "diritto a essere io" ( Giuseppe Fortunato ), riconoscersi parte attiva e non passiva di un sistema in evoluzione, che deve portare necessariamente ad un diverso rapporto con le istituzioni, declinato attraverso una presenza reale, un bisogno dell'esserci, l'imperativo del dover contare, nel rispetto reciproco delle proprie libertà.

Il rapporto fra diritto di cronaca e privacy è molto complesso ed è regolato da una serie di norme che, con il passare degli anni, stanno tentando di stabilire un corretto compromesso fra i diversi interessi messi in campo.

Ci sono norme, volte a proteggere la privacy dei cittadini, alle quali i giornalisti devono attenersi durante l'adempimento del proprio lavoro:

L' 8 luglio del 1993 è stata approvata, da parte del Consiglio nazionale dell' Ordine dei giornalisti e dalla Federazione nazionale della Stampa , la Carta dei doveri dei giornalisti italiani . Il documento è significativo in quanto si propone di tutelare la libertà di informazione intesa anche come diritto passivo della collettività. La carta è suddivisa in quattro punti fondamentali: i diritti della persona , il dovere di rettifica , la presunzione di innocenza e le incompatibilità professionali. La parte concernente i diritti della persona, oltre a vietare qualsiasi tipo di discriminazione per razza , religione , sesso ecc., afferma che non si possono pubblicare notizie sulla vita privata delle persone. In questa sezione vengono poi ripresi i contenuti della Carta di Treviso per quanto riguarda la tutela dei minori e dei soggetti deboli. In particolare si sottolinea l'obbligo di tutelare l'anonimato del minore e l'impegno ad evitare la presenza di minori in trasmissioni televisive che possano ledere la sua personalità. Viene poi stabilito il divieto di rendere identificabili tre tipologie di soggetti: le vittime di violenze sessuali ,

i membri delle forze di pubblica sicurezza e dell'autorità giudiziaria ,

i congiunti di persone coinvolte in fatti di cronaca.

La Carta introduce inoltre un Comitato nazionale per la correttezza e la lealtà dell'informazione , organismo che ha la funzione di raccogliere e valutare le segnalazioni dei cittadini che ritengono di essere stati offesi da un articolo di giornale.

La legge del 31 dicembre 1996, n. 675 garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone fisiche. L'articolo 25 si intitola Trattamento di dati particolari nell'esercizio della professione giornalistica , e vieta di trattare senza consenso dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale dei cittadini , e affida al Garante il compito di promuovere l'adozione, da parte del Consiglio nazionale dell'Ordine, di un codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali .

Il Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica è stato consegnato al Garante nella sua versione definitiva il 29 luglio 1998 , ai sensi dell'art. 25 della l. 675/96. Il punto chiave del codice è la distinzione fra la sfera privata e interesse pubblico . È composto da 13 articoli , nei quali si inserisce la tutela di alcuni diritti personali come il diritto alla riservatezza sulle origini etniche , il pensiero politico, le abitudini sessuali, le convinzioni religiose, le condizioni di salute delle persone, il diritto alla dignità degli imputati nei processi e dei malati.


Molto importante è l'art. 6 del Codice, che parla di essenzialità dell'informazione e chiarisce che una notizia può essere divulgata, anche in maniera dettagliata, se è indispensabile in ragione dell'originalità del fatto, della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti .
Anche nel codice, all'art. 7, viene ripresa la necessità, espressa nella Carta di Treviso, di una tutela rafforzata dei minori. Nel caso di minori scomparsi o rapiti, in particolare, è necessario il consenso dei genitori.
L'art. 8 stabilisce invece, sempre nella sfera del rispetto per la dignità delle persone, il divieto di pubblicazione di immagini impressionanti.

Il Codice di protezione dei dati personali , in vigore dal 1º gennaio 2004 , dedica il titolo XII, Giornalismo ed espressione letteraria ed artistica alla disciplina del rapporto fra diritto di cronaca e diritto alla privacy.


Il Codice suddivide i dati personali in quattro categorie:

dati sensibili : quelli idonei a rivelare "l'origine razziale o etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale" di una persona.

dati semisensibili

dati comuni : sono tutte quelle informazioni, come nome, cognome, partita I.V.A., codice fiscale, indirizzo, numeri di telefono, numero patente, che consentono di individuare una persona fisica o giuridica, sia essa anche un ente od associazione.

dati giudiziari : sono quelle informazioni idonee a rivelare provvedimenti in materia di casellario giudiziale, anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reati o carichi pendenti.


Nel caso dei dati sensibili , si prescinde dal consenso dell'interessato, tuttavia il giornalista deve rispettare il già citato limite dell' essenzialità dell'informazione, oltre a quello della rilevanza del dato per il caso trattato nell'articolo.
Il riferimento a un codice deontologico è stato inserito nell'art. 139.