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NOVITA’ INTRODOTTE D. LGS. N. 106/09 “DECRETO CORRETTIVO” DEL D. LGS. N. 81/08 IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
1 -Decreto n. 106 del 03.08.09 - entrerà in vigore il 20 Agosto 2009, prevede una serie di integrazioni e correzioni al D.Lgs. 81/2008.
2- DUVRI - Documento di valutazione dei rischi da interferenze - la predisposizione del DUVRI non è necessaria per i lavori intellettuali, le forniture di materiali o macchinari, nonché nei lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai 2 giorni (sempre che non comportino rischi particolari per la salute e sicurezza dei lavoratori, ad es. lavori in prossimità di linee elettriche, lavori che espongono a sostanze chimiche o biologiche, lavori che comportano il rischio di caduta dall’alto, seppellimento, sprofondamento, ecc – cfr. all. XI del D.Lgs. 81/08).
3- Dirigenti l’obbligo di formazione ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08. (art. 23)
4- Data certa del Documento di valutazione dei rischi - “Data certa”, comprovante la data di redazione e sottoscrizione del DVR (Documento di valutazione dei rischi aziendali), può essere ottemperato mediante la sottoscrizione del documento da parte del Datore di lavoro, del RSPP responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza RLS e del medico competente. (art. 18)
5- Rinviato al 1 Agosto 2010 l’obbligo di effettuare la valutazione dei rischi derivanti dallo “Stress lavoro- correlato” (art. 18)
6-Visita medica preassuntiva - Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL. La scelta dei dipartimenti di prevenzione non è incompatibile con le disposizioni dell’articolo 39, comma 3, del presente decreto.
DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 8 NUOVO TESTO UNICO SULLA SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO: DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. ( GU n. 101 del 30-4-2008 - Suppl. Ordinario n.108 )
VALUTAZIONE DEI RISCHI
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE INCENDI
EVACUAZIONE E PRONTO SOCCORSO
INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI
ADEGUAMENTO DEI LUOGHI DI LAVORO
CONFORMITA' DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO
DISPOSITIVI INDIVIDUALI DI PROTEZIONE
CONTROLLO DELLA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
PROTEZIONE DAI VIDEOTERMINALI
PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI E MUTAGENI
VALUTAZIONE RISCHIO CHIMICO
PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI E BIOLOGICI
PROTEZIONE DALL'ESPOSIZIONE AL RUMORE
ADOZIONE SEGNALETICA DI SICUREZZA
CONFORMITA' ALLE NORME CHE DISCIPLINANO LA TUTELA DEI MINORI E DELLE LAVORATRICI MADRI
Articolo di Luca Lucchini PL Srl
MACCHINE: IL 29 DICEMBRE 2009 è ENTRATA DEFINITIVAMENTE IN VIGORE LA "NUOVA" DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE.
GENERALITà ED ENTRATA IN VIGORE
A fine dicembre 2009 ha avuto luogo il terzo ed ultimo passaggio previsto dal Legislatore Europeo per l’applicazione della Direttiva 2006/42/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 maggio 2006 relativa alle macchine e che modifica la Direttiva 95/16/CE (rifusione), nota come Direttiva Macchine (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 157 del 9 giugno 2006).
Infatti, dopo una prima scadenza del 29 giugno 2006 che ha previsto l’entrata in vigore della norma sul territorio dell’Unione Europea ed una seconda scadenza che dava tempo fino al 29 giugno 2008 agli Stati membri della Comunità Europea di adottare e pubblicare propri Decreti attuativi nazionali, dal 29 dicembre 2009 la Direttiva 2006/42/CE deve essere obbligatoriamente applicata.
Ciò significa che con tale Direttiva gli Stati membri devono adeguarsi per garantire sul loro territorio nazionale la sicurezza e la salute delle persone, segnatamente dei lavoratori e, all’occorrenza, degli animali domestici e dei beni, con particolare riferimento ai rischi che derivano dall’uso delle macchine.
L’Italia, alla data di questo approfondimento, non ha ancora emanato un Decreto di recepimento della nuova Direttiva Macchine, il cui iter di approvazione è attualmente in corso.
Infatti, il recepimento della Direttiva è stato previsto una prima volta dalla Legge n. 13/2007 (Legge Comunitaria 2006) tramite Decreto Legislativo del Governo (delegato allo scopo) da emanarsi entro il marzo 2008 senza successo, poi è stato previsto una seconda volta dalla Legge n. 88/2009 (Legge Comunitaria 2008) sempre tramite Decreto Legislativo del Governo (delegato allo scopo) da emanarsi entro ottobre 2009, anche questa volta senza successo.
A tutt’oggi, essendo scaduto infruttuosamente il termine di recepimento, tramite un “meccanismo” giuridico contenuto nella succitata Legge n. 88/2009 (Legge Comunitaria 2008) il termine per l’esercizio della delega, inizialmente fissato al 29 ottobre 2009, è stato prorogato di ulteriori novanta giorni e quindi scadrà il 27 gennaio 2010.
Si evidenzia comunque, indipendentemente dagli iter di approvazione in corso nel nostro Paese, come la scadenza del 29 dicembre 2009 valga per tutti gli Stati membri, anche per quelli che, come l’Italia, non hanno ancora, predisposto e pubblicato un proprio Decreto attuativo nazionale.
Quindi, la nuova Direttiva deve essere senz’altro applicata obbligatoriamente a partire dal 29 dicembre 2009: non essendo previsti periodi di transizione e/o coesistenza oltre tale data, i nuovi criteri e le nuove regole scattano a partire da tale data con la conseguenza che non sarà più possibile commercializzare macchine nuove costruite dopo il 29/12/2009 in possesso di certificazione che faccia riferimento alla Direttiva 98/37/CE.
La “Direttiva Macchine” è una delle molteplici Direttive di Prodotto (o “Verticali”, così come definite dal Trattato di Roma del 1957) con cui l’Unione Europea si prefigge lo scopo di armonizzare le legislazioni nazionali, prevedendone l'obbligatorietà del recepimento nelle legislazioni di ciascun Paese membro.
Tutti gli Stati membri sono obbligati ad adottare i contenuti delle Direttive entro un periodo transitorio (variabile in ogni Direttiva), uniformando la legislazione previdente nazionale al dettato del nuovo testo legislativo.
In pratica, viene disciplinato il concetto della libera circolazione dei prodotti nel mercato comune europeo mediante una armonizzazione spinta dei livelli di sicurezza dei cittadini/consumatori/lavoratori europei utilizzatori dei prodotti stessi, secondo il principio che ciò che circola liberamente in sicurezza in uno Stato membro deve essere considerato sicuro anche dagli altri Stati.
Le Direttive di prodotto stabiliscono i Requisiti Essenziali di Sicurezza (i cosiddetti R.E.S.) cui i prodotti devono rispondere per poter liberamente circolare nel mercato europeo e le procedure di attestazione della conformità, basandosi sui principi del "nuovo approccio" del maggio 1985 in materia di armonizzazione tecnica e di normalizzazione: in base a questo nuovo approccio, la progettazione e la fabbricazione di prodotti e dei loro accessori sono sottoposte a vincoli essenziali ed inderogabili in materia di sicurezza e salute.
Nello specifico, la “Direttiva Macchine” è un insieme di regole definito dall'Unione Europea e rivolto ai Costruttori di macchine al fine di garantire l'immissione nel mercato europeo di prodotti sicuri per l'Utilizzatore (sia esso professionale che non).
Tale Direttiva definisce i requisiti essenziali in materia di sicurezza e di salute pubblica ai quali devono rispondere ciò che viene definito “macchina” in occasione della loro fabbricazione e prima della loro immissione sul mercato.
La conformità ai suddetti requisiti è stabilita nel corso di procedure di valutazione eseguite da appositi Enti (Organismi Notificati) per le macchine comprese nell'Allegato IV della Direttiva stessa. Per tutte le altre macchine non inserite nell’Allegato V è previsto sia sufficiente redigere e conservare un semplice “fascicolo tecnico”.
Tutte le macchine immesse sul mercato o modificate dopo l’entrata in vigore della Direttiva devono riportare su di esse la marcatura CE e devono essere accompagnate da appropriata documentazione: i prodotti non rispondenti ai requisiti della Direttiva non possono accedere al mercato comune europeo e, quindi, nemmeno a quello italiano che ne fa parte.
NOVITà, MODIFICHE E CAMBIAMENTI INTRODOTTI DALLA “NUOVA” DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE RISPETTO ALLA “VECCHIA” DIRETTIVA MACCHINE 98/37/CE
I principali cambiamenti e le novità introdotti sono i seguenti:
ð chiarimento ed esplicitazione di una serie di punti finora mal interpretati e/o ignorati quali
ü nuovo concetto di “quasi-macchina”;
ü inserimento degli delle “attrezzature intercambiabili”, dei “componenti di sicurezza”, degli “accessori di sollevamento”, catene, funi, cinghie, dispositivi amovibili di trasmissione meccanica, con relativo obbligo di marcatura CE ;
ð modifica e precisazione del campo di esclusione, ovvero dei prodotti elettrici ed elettronici a cui si applica soltanto la Direttiva 73/23/CEE (la cosiddetta Direttiva bassa tensione, ora sostituita dalla Direttiva 2006/95/CE, entrata in vigore il 16 gennaio 2007)
ü elettrodomestici destinati ad uso domestico;
ü apparecchiature audio e video, apparecchiature del settore delle tecnologie dell’informazione;
ü macchine ordinarie da ufficio;
ü disgiuntori e interruttori;
ð modifica e precisazione, nel campo di esclusione, delle apparecchiature ad alta tensione quali
ü apparecchiature di collegamento e di comando;
ü trasformatori;
ð obblighi relativi alla valutazione del rischio più dettagliati;
ð obblighi relativi all'ergonomia e alle emissioni sonora/vibrazioni formulati in maniera più precisa;
ð modifica del valore di livello di pressione sonora;
ð nuovi RES (Requisiti Essenziali di Sicurezza), in particolare in riferimento all’ergonomia (comandi manuali e avvio macchina), all’illuminazione ed ai sistemi di protezione;
ð nuovi obblighi definiti per le macchine che collegano piani definiti;
ð obblighi relativi ai sedili ed alla protezione contro i fulmini, che si limitavano, finora, alle sole macchine mobili e alle macchine di sollevamento, sono ora applicabili a tutte le macchine;
ð modifica dei contenuti e della forma delle dichiarazioni di conformità (sul documento deve essere riportato il nominativo della “Persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico”; il mandato al Mandatario, per i Fabbricanti non europei), deve essere obbligatoriamente scritto sul documento; la marcatura CE deve essere prossima al nominativo del Fabbricante; ecc.);
ð maggiore risalto alla valutazione dei rischi;
ð precisazioni sulla forma ed i contenuti del manuale d’uso.
OBBLIGHI PER I FABBRICANTI DI MACCHINE E PER LE AZIENDE CHE ACQUISTANO ED UTILIZZANO MACCHINE
Tutte le macchine devono essere marcate (marcatura CE)
secondo la nuova Direttiva 2006/42/CE in quanto la precedente Direttiva 98/37/CE (recepita in Italia con il Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459 “Regolamento per l’attuazione delle direttiva 89/392/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine”, entrato in vigore il 21 settembre 1996) è stata abrogata.
Pertanto, essendo ormai trascorso e terminato in data 29 dicembre 2009 il periodo transitorio, ovvero l’arco temporale durante il quale i Fabbricanti di macchine hanno potuto liberamente scegliere se applicare la “vecchia” Direttiva Macchine 98/37/CE o la “nuova” Direttiva Macchine 2006/42/CE, indipendentemente dall’iter legislativo in corso occorre che i Fabbricanti verifichino che le macchine prodotte e commercializzate rispettino i nuovi RES (“Requisiti Essenziali di Sicurezza”), effettuando nuove valutazioni dei rischi ed aggiornando le targhette ed i fascicoli tecnici dei prodotti.
I Datori di lavoro utilizzatori, da parte loro, devono altresì controllare, all’atto dell’acquisto e/o installazione di una nuova macchina a partire dal 30 dicembre 2009, il rispetto della nuova Direttiva e non della precedente, sia da un punto di vista meramente formale (i riferimenti normativi sui documenti delle macchine devono essere corretti), sia da un punto di vista più sostanziale (combinando quanto richiesto dalla nuova Direttiva all’analisi dei rischi per i propri lavoratori ai sensi del Titolo III del D.Lgs. 81/2008).
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