Sicurezza lavoro

Sez. 3, Sentenza n. 22828 del 29/03/2007 Ud. (dep. 12/06/2007 )
L'obbligo di ottemperare alle disposizioni in materia di prevenzione sui luoghi di lavoro sussiste anche in assenza di situazioni specifiche di emergenza, atteso che le predette disposizioni hanno natura e finalità preventive. (Fattispecie in tema di omessa adozione di segnaletica di sicurezza antincendio).

La sicurezza (dal latino "sine cura": senza preoccupazione) può essere definita come la "conoscenza che l'evoluzione di un sistema non produrrà stati indesiderati". In termini più semplici è: sapere che quello che faremo non provocherà dei danni. Il presupposto della conoscenza è fondamentale da un punto di vista epistemologico poiché un sistema può evolversi senza dar luogo a stati indesiderati, ma non per questo esso può essere ritenuto sicuro. Solo una conoscenza di tipo scientifico, basata quindi su osservazioni ripetibili, può garantire una valutazione sensata della sicurezza.

La sicurezza totale si ha in assenza di pericoli. In senso assoluto, si tratta di un concetto difficilmente traducibile nella vita reale anche se l'applicazione delle norme di sicurezza rende più difficile il verificarsi di eventi dannosi e di incidenti e si traduce sempre in una migliore qualità della vita.

Nella lingua italiana, come in altre lingue, il termine sicurezza non viene molto bene differenziato da quello prevenzione . Forse, più che un problema linguistico, si tratta di un residuo di antichi concetti sul fato , sull' ineluttabile e sulla prevalenza del destino e della fortuna rispetto all'intelligenza umana. Quando si verifica un incidente , ancora oggi si sente parlare di sfortuna .

Si può affermare che un incidente è causato dal mancato rispetto delle norme di sicurezza. I campi dove è vitale che la sicurezza sia uno dei primi obiettivi sono molto numerosi, così come vari sono i sistemi per raggiungere un grado di sicurezza ritenuto accettabile. Le attività lavorative in genere ma anche la vita domestica, gli hobby, il gioco e lo sport richiedono alcune attenzioni particolari. Praticamente ogni settore della vita moderna ha delle implicazioni relative alla sicurezza: l' informatica (vedi sicurezza informatica ), le comunicazioni , i trasporti , sicurezza automobilistica .

Un capitolo a parte è costituito dalla sicurezza nazionale e internazionale, dalla difesa da atti di terrorismo e da catastrofi ( terremoti , maremoti , uragani , etc.), i relativi compiti sono svolti in Italia dai vigili del fuoco , attraverso le direzioni regionali, i comandi provinciali e i distaccamenti presenti sul territorio nazionale, che dipendono dal ministero dell'Interno.

Nella vita quotidiana, per migliorare la sicurezza, diminuire la possibilità di infortuni e incidenti, aumentando nel contempo la probabilità di risolvere favorevolmente ogni situazione di emergenza, sono necessarie azioni preventive ed organizzative adeguate, che includono:

analisi dei rischi;

formazione delle persone addette alla sicurezza;

formazione sul primo soccorso ;

dotazioni personali appropriate (abbigliamento, dispositivi di protezione individuale , dispositivi di controllo, telerilevamento e telesoccorso);

la cassetta di pronto soccorso , obbligatoria negli ambienti di lavoro, dove deve essere segnalata appropriatamente, del tipo stabilito per legge e reintegrata dopo ciascun utilizzo, fortemente consigliata in casa;

controllo periodico dei dispositivi antincendio, delle vie di fuga e del piano di evacuazione nei locali a rischio incendio;

controllo periodico degli impianti elettrici, con particolare riferimento all'efficienza dei dispositivi di apertura per sovraccarico e per dispersione e alla verifica dell'impianto di messa a terra;

controllo periodico di filtri e prese d'aria negli impianti di aereazione e condizionamento;

controllo e revisione periodica dei veicoli;

custodia accurata e proporzionata al rischio di ciascun dispositivo e del materiale pericoloso, tossico o nocivo.

Nel mondo del lavoro organizzato, il compito di garantire la sicurezza dei lavoratori è del datore di lavoro che, per le leggi della Comunità Europea, deve adoperarsi per rendere l'attività dei propri sottoposti "sicura".

Sono denominati Dispositivi di Protezione Individuale o DPI tutte quelle attrezzature destinate ad essere indossate dal lavoratore a scopo di proteggerlo da uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo (D.Lgs. 81/08).

La legge di riferimento è dunque il decreto legislativo 81/08 , che ne prevede l'utilizzo solo quando siano già state adottate "misure tecniche preventive e/o organizzative di protezione collettiva" . In altri termini, il DPI va utilizzato solo quando non è possibile eliminare il rischio .

I DPI sono divisi in tre categorie, in funzione del tipo di rischio :

I categoria - rischio lieve - autocertificato dal produttore

II categoria - rischio significativo come ad esempio occhi , mani , braccia , viso - prototipo certificato da un organismo di controllo autorizzato e notificato

III categoria - comprende tutti i DPI per le vie respiratorie e protezione dagli agenti chimici aggressivi - prototipo certificato da un organismo di controllo autorizzato e notificato, e controllo della produzione


IL PERICOLO DEFINIZIONI E CONSIDERAZIONI

D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81 Art. 2, lettera s) “rischio”: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alle loro combinazioni e nasce quando contemporaneamente abbiamo un pericolo ed un lavoratore esposto.

La “Norma UNI EN 292 PARTE I/1991” definisce il pericolo come fonte di possibili lesioni o danni alla salute ed il rischio come combinazione di probabilità e di gravità di possibili lesioni o danni alla salute in una situazione pericolosa.

D.Lgs 81/08 all’ Art. 2 comma 1, lettera r) pericolo:  proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni.

Il comma 1 dell’art. 15, del 81/08 stabilisce, tra le misure generali di tutela nei luoghi di lavoro, la valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza, la programmazione della prevenzione e l’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico.