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CONSULENZA D.Lgs. 81/08 MILANO - Consulenza SICUREZZA sul Lavoro - Milano
Corsi di RSPP di 16 ore per datori di lavoro, corsi di primo soccorso di 12 e 16 ore, corsi di antincendio di 4 e 8 ore, corsi per RLS 32 ore.
NOVITA’ INTRODOTTE D. LGS. N. 106/09 “DECRETO CORRETTIVO” DEL D. LGS. N. 81/08 IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
Scadenza valutazione rischio stress lavoro correlato secondo il Decreto Legislativo 81/08 e successive modifiche
vogliamo ricordarVi che l’obbligo di valutare il rischio stress lavoro correlato è stata prorogata al 31/12/2010 sia per la pubblica amministrazione che per il settore privato (maxiemendamento del governo al D.L. 78/1010).
Il nostro Studio è lieto di offrirVi un supporto per la valutazione, attraverso:
1. Raccolta dati aziendali (indicatori oggettivi collegati al rischio stress)
2. Colloquio con il datore di lavoro, RLS al fine di approfondire le eventuali misure di prevenzione rischio stress.
3. Incontro di formazione sullo stress lavoro correlato (possibili cause, sintomi, effetti e modalità di prevenirlo e affrontarlo), cui sono invitati tutti i lavoratori
Stesura della relazione da inserire nel Documento di Valutazione del Rischio sullo stress-lavoro correlato (tale documento verrà redatto facendo riferimento all’ l’Accordo Europeo sullo stress sul lavoro dell’8 ottobre 2004).
Inoltre Vi ricordiamo, se non aveste già provveduto in merito, anche l’obbligatorietà di far eseguire la verifica di messa a terra da un ente autorizzato ai sensi del D.P.R. 462/2001e D.Lgs. 81/08, a questo fine siamo disponibile a fornirVi ulteriori ragguagli nel caso foste interessati.
NEWS
La nuova responsabilità del delegato alla luce del D.Lgs, 106/09.
La maggiore novità in materia di DELEGA introdotta dal D.lgs 106/09 è quella di aver esteso la responsabilità in modo più ampio. Inoltre la Corte di Cassazione attraverso le sentenze n. 44890 (Il delegato alla sicurezza aziendale è sempre responsabile anche se non ha fondi per attuare le misure antinfortunistiche.) e n. 48295 ha esteso la responsabilità anche alle figure "senza portafoglio". Quindi l'art. 16, del D.Lgs 163/2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) al comma d) che prevede come elemento fondamentale che la delega attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate, non risulta più attuale.
Le sentenze di Cassazione hanno quindi definito chiaramente la responsabilità del delegato anche se non ha la facoltà di spesa.
I giudici hanno definito che il delegato che ritenga di non essere stato posto in grado di svolgere le funzioni deve chiedere al delegante di porlo in grado di svolgerle o altrimenti deve rifiutare la delega.
Il principio di effettività alla luce di queste sentenze assume un ruolo fondamentale non più eludibile. “L’invalidità della delega – in base al principio di effettività – impedisce che il delegante possa essere esonerato da responsabilità”.
Cass. Pen., Sez. III, sent. 20 novembre 2009 n. 44890 Cass. Pen., Sez. Iv, sent. 27 novembre 2008 n. 48295
Il nostro Studio di Consulenza Aziendale si occupa principalmente dell'applicazione della legge sulla sicurezza in azienda e in tutti i luoghi di lavoro. Operiamo principalmente a Milano, hinterland Milano, Province Lombarde (Bergamo, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio, Varese) e in tutta la Lombardia.
La metodologia con la quale operiamo si basa su tre distinti livelli di intervento nella consulenza.
Il primo livello riguarda la costituzione all’interno dell’attività lavorativa di un gruppo di persone che si facciano carico, ciascuno con compiti specifici, di collaborare alla gestione delle problematiche della sicurezza mettendo a disposizione la propria conoscenza dell’attività lavorativa.
Verranno così identificati il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (R.S.P.P. - interno / esterno), il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.), gli addetti alla gestione delle emergenze (antincendio e pronto soccorso - addetti al servizio di prevenzione e protezione A.S.P.P.) e il medico competente ove previsto (M.C.).
Il secondo livello consiste nella verifica delle condizioni di sicurezza in essere . Tale fase si concretizza attraverso l’analisi della struttura e della documentazione esistente.
Il terzo livello prevede la messa in sicurezza delle attività giudicate inidonee.
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