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CHE COSA SONO LE S.O.A. ?
Con l’introduzione del sistema unico di qualificazione, di cui all’art. 8 della legge 11 Febbraio 1994 n° 109, e con l’approvazione del Regolamento Bargone, di cui al D.P.R. n.° 34 del 25 gennaio 2000 (regolamento che disciplina il sistema di qualificazione delle imprese), si è inteso superare il vecchio sistema affidato all’Albo Nazionale dei Costruttori.
La disciplina segna la soppressione dell’ANC ed istituisce degli organismi privati c.d. S.O.A. (Società Organismi di Attestazione), soggetti ad autorizzazione e sottoposti al controllo dell’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici
Qualificazione
A chi ci rivolgiamo
L’Attestazione di Qualificazione è obbligatoria per tutte le imprese di costruzioni che intendono partecipare ad appalti aventi ad oggetto lavori pubblici di valore superiore ai 150.000 €
Le imprese che possono ottenere l’Attestazione sono:
- Imprese individuali
- Società
- Cooperative
- Consorzi tra Cooperative di produzione e lavoro
- Consorzi tra Imprese artigiane
- Consorzi stabili
La durata dell’Attestazione di Qualificazione
L’Attestazione di Qualificazione ha durata pari a tre anni.
Almeno tre mesi prima della scadenza dei tre anni l’impresa deve richiedere il rinnovo dell’Attestazione (art. 15, comma 5, del D.P.R. 34/2000).
In caso di richiesta di aumento di importo o estensione delle categorie, l’Attestazione può essere richiesta anche prima della scadenza, purché siano decorsi 3 mesi dalla data di rilascio della stessa.
Il termine dei 3 anni di validità decorre dalla data di rilascio dell’ultima Attestazione
Categorie di iscrizione
Le Categorie di iscrizione per le quali le imprese possono essere Qualificate sono:
- Opere Generali
- Opere Specialistiche
Classifiche
Le classifiche per le quali l’impresa ottiene l’Attestazione di Qualificazione sono stabilite secondo i seguenti livelli di importo (art.3 del D.P.R. 34/2000):
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I
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Fino a £
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500.000.000
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Euro
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258.228
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II
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Fino a £
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1.000.000.000
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Euro
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516.457
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III
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Fino a £
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2.000.000.000
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Euro
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1.032.913
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IV
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Fino a £
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5.000.000.000
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Euro
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2.582.284
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V
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Fino a £
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10.000.000.000
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Euro
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5.164.569
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VI
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Fino a £
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20.000.000.000
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Euro
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10.329.138
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VII
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Fino a £
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30.000.000.000
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Euro
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15.492.707
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VIII
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Oltre a £
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30.000.000.000
|
Euro
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15.492.707
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REQUISITI
Le imprese, per ottenere l’Attestazione di Qualificazione, devono possedere, ai sensi del Regolamento di cui al D.P.R. 34/2000, i requisiti di seguito indicati:
- Requisiti di ordine generale
- Requisiti di ordine speciale
Requisiti di ordine generale
I requisiti di ordine generale, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del D.P.R. 34/2000, sono:
- cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all’Unione Europea, ovvero residenza in Italia per gli stranieri;
- assenza di procedimenti in corso per misure antimafia;
- inesistenza di sentenze definitive di condanna passate in giudicato, ovvero di sentenze di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.c. a carico del titolare, del legale rappresentante, dell’amministratore, o del direttore tecnico, per reati che incidono sulla moralità professionale;
- inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contribuzione sociale;
- inesistenza di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse;
- iscrizione al registro delle imprese presso le competenti C.C.I.A.A., con indicazione della specifica attività di impresa;
- insussistenza dello stato di fallimento, di liquidazione o di cessazione dell’attività;
- inesistenza di procedure di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata e di amministrazione straordinaria;
- inesistenza di errore grave nell’esecuzione di lavori pubblici;
- inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti l’osservanza delle norme poste a tutela della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
inesistenza di false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione agli appalti e per il conseguimento dell’Attestazione di Qualificazione
Requisiti delle Direzione tecnica (art. 26 D.P.R. 34/2000)
La direzione tecnica dell’impresa può essere assunta da un singolo soggetto, che può anche coincidere con il titolare/legale rappresentante dell’impresa, o da più soggetti.
Se il Direttore Tecnico è persona diversa dal titolare/legale rappresentante, lo stesso deve essere dipendente dell’impresa o in possesso di contratto d’opera professionale, regolarmente registrato.
I soggetti designati nell’incarico di Direttore Tecnico non possono ricoprire lo stesso incarico presso un’altra impresa Qualificata.
Per la qualificazione in categorie con classifica di importo fino a 5 miliardi
Il Direttore Tecnico deve essere dotato di uno dei seguenti requisiti:
- Laurea in ingegneria, architettura, geologia o altra equipollente;
- Diploma universitario in ingegneria o architettura o altro equipollente;
- Diploma di geometra o equivalente titolo di studio tecnico, quale il diploma di perito tecnico industriale;
- esperienza acquisita come responsabile della condotta dei lavori per un periodo non inferiore ai 5 anni, da dimostrare con idonei certificati di esecuzione lavori;
- i soggetti che alla data del 29/02/2000 svolgevano la funzione di Direttore Tecnico possono conservare tale incarico solo presso la stessa impresa, anche se non sono in possesso di idoneo titolo di studio.
Per la qualificazione in categorie di importo superiore a 5 miliardi
Il Direttore Tecnico deve possedere uno dei seguenti requisiti:
- Laurea in ingegneria, architettura, geologia o altra equipollente;
- Diploma universitario in ingegneria o architettura o altro equipollente;
- I soggetti, che alla data del 29/02/2000 svolgevano la funzione di Direttore Tecnico, possono conservare tale incarico solo presso la stessa impresa, anche se non sono in possesso di idoneo titolo di studio.
Per la qualificazione nelle categorie OG 2 – OS 25
Per iscrizioni fino a 2 miliardi il Direttore Tecnico deve possedere uno dei seguenti requisiti:
- Laurea in architettura o in conservazione dei beni culturali;
- Esperienza professionale acquisita nei suddetti lavori come direttore di cantiere per un periodo non inferiore a 5 anni da comprovare con idonei certificati di esecuzione.
Per iscrizioni superiori a 2 miliardi il Direttore Tecnico deve essere in possesso della laurea in architettura o in conservazione di beni culturali.
In entrambi i casi i soggetti, che alla data del 29/02/2000 svolgevano la funzione di Direttore Tecnico possono conservare tale incarico solo presso la stessa impresa, anche se non sono in possesso di idoneo titolo di studio.
Iscrizione per apporto di idonea direzione tecnica
È possibile avvalersi dell’esperienza del proprio Direttore Tecnico, qualora l’impresa voglia qualificarsi in una qualsiasi categoria, senza aver svolto lavori analoghi nei 5 anni precedenti, purché si verifichino le seguenti condizioni:
- che l’importo richiesto sia nel limite di 2 miliardi;
- che il Direttore Tecnico deve aver svolto analoga funzione in un’altra impresa iscritta all’A.N.C. e sia in possesso di attestazione per un periodo complessivo non inferiore a 5 anni, di cui almeno 3 consecutivi nella stessa impresa;
- che siano trascorsi almeno 6 anni da una eventuale precedente dimostrazione di tale natura da parte del Direttore Tecnico;
La funzione svolta è documentata con i certificati di iscrizione all’A.N.C. e/o con Attestazioni e con i certificati di direzione lavori, da cui si evince la funzione di Direttore Tecnico. (Per tale documentazione si rinvia al dettagliato elenco, che si allega al presente manuale.)
I certificati di lavori diretti possono essere riferiti anche a periodi antecedenti al quinquennio che precede la stipula del contratto con l’ Italsoa S.p.A..
La valutazione dei lavori, diretti nelle specifiche categorie, è effettuata, abbattendo ad un decimo l’importo complessivo delle categorie in esame e fino ad un massimo di 2 miliardi.
Lavori eseguiti
Per ottenere la qualificazione nelle categorie OG2 - OS25, gli immobili dove si sono eseguiti lavori devono essere sottoposti al Vincolo della Sovrintendenza e il certificato dei lavori eseguiti va fatto vistare dalla stessa prima di essere allegato alla richiesta di Attestazione.
La Qualificazione nelle categorie OS13 (strutture prefabbricate in cemento armato), OS18 (componenti strutturali in acciaio o metallo), OS32 (strutture in legno), può essere attribuita ad un’impresa, solo nel caso in cui i componenti da mettere in opera siano stati prodotti dalla stessa impresa in propri stabilimenti di produzione.
Per ottenere la qualificazione nella categoria OG11 (impianti tecnologici), poiché è richiesta l’idoneità a realizzare un insieme coordinato e congiunto di impianti, è necessario che i lavori eseguiti dall’Impresa, documentati dai relativi certificati, riguardino insiemi coordinati e congiunti di almeno tre impianti (OS3, OS5, OS28, OS30), anche se una parte di essi sia stata affidata in subappalto
Lavori eseguiti e/o affidati in subappalto (art. 24 del D.P.R. 34/ 2000)
Se l’impresa che vuole ottenere la Qualificazione ha affidato lavorazioni in subappalto, valgono i seguenti criteri:
A) Lavori subappaltati nella categoria prevalente o in categorie a Qualificazione non obbligatoria.
L’impresa aggiudicataria può utilizzare, per l’iscrizione nella categoria prevalente, l’importo complessivo dei lavori, se l’importo delle lavorazioni subappaltate non supera il 30% dell’importo contrattuale. In caso contrario l’ammontare complessivo dei lavori è decurtato della quota eccedente quell’anzidetta.
B) Lavori subappaltati in categorie a Qualificazione obbligatoria.
L’impresa aggiudicataria può utilizzare per l’iscrizione esclusivamente nella categoria prevalente l’importo complessivo dei lavori, se l’importo delle lavorazioni subappaltate ricade nelle categorie ove è richiesta la Qualificazione obbligatoria e non supera il 40% dell’importo complessivo nel caso di lavorazioni. Il caso contrario l’ammontare complessivo dei lavori è decurtato della quota eccedente quell’anzidetta.
C) Subappalti misti.
Nel caso in cui il subappalto si riferisce sia alla categoria prevalente, sia alle categorie dove è richiesta la qualificazione obbligatoria, e sia ad altre categorie ove non è richiesta la qualificazione obbligatoria, occorre calcolare una media ponderale delle suddette percentuali secondo la seguente espressione matematica:
D = (30*B)+(40*C)/(B+C)
Dove:
D = media ponderale
B = importo lavori subappaltati nella categoria prevalente e nelle categorie a qualificazione non obbligatoria
C = importo lavori subappaltati nelle categorie a qualificazione obbligatoria
A = importo totale contabilizzato
Si fa, inoltre, notare che l’importo riconosciuto all’impresa appaltatrice è utilizzabile solo nella categoria prevalente richiesta nel bando di gara e non nelle categorie delle opere scorporabili che l’impresa stessa ha subappaltato.
Nel caso in cui la stessa impresa abbia eseguito direttamente anche i lavori nelle categorie scorporabili può usufruire dei relativi importi, ai fini della propria attestazione, in quelle categorie: in questo caso l’importo riconosciuto nella categoria prevalente è la differenza tra l’importo contrattuale e l’importo delle categorie scorporabili eseguite direttamente.
L’impresa subappaltatrice può utilizzare, per intero, l’importo dei lavori che ha eseguito in subappalto.
I lavori eseguiti in subappalto, o in assegnazione da parte dei consorzi, sono documentati dal certificato dei lavori rilasciato dalla stazione appaltante all’impresa o ai consorzi aggiudicatari.
Mentre per i lavori subappaltati eseguiti sui beni culturali, indipendentemente dalla quota data in subappalto, sono utilizzati solo dalla impresa subappaltatrice che li ha effettivamente eseguiti.
APPALTO CONCORSO O AFFIDAMENTI IN CONCESSIONE
Per concorrere alla realizzazione di lavori affidati tramite appalto concorso o affidamenti in concessione, l’impresa deve avere uno staff tecnico composto di laureati e diplomati assunti a tempo indeterminato.
Il numero dei tecnici in organico varia in base alla classifica delle categorie ed è così composto:
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CLASSIFICA DI IMPORTI
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N. TECNICI ASSUNTI
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Fino a € 1.032.914
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2
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Oltre € 1.032.914 e fino a € 5.164.569
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4
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Oltre € 5.164.569
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6
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In ogni caso, almeno la metà dei tecnici in organico deve essere in possesso di laurea.
ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE
Associazione di tipo orizzontale
Per le associazioni temporanee di imprese di tipo orizzontale, la Qualificazione deve essere posseduta dall’impresa mandataria o da un impresa consorziata, nella misura minima del 40%, mentre la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle restanti imprese, ciascuna almeno nella misura del 10%.
In ogni caso l’impresa mandataria deve possedere i requisiti in misura maggioritaria.
Associazione di tipo verticale
Per le associazioni temporanee di imprese di tipo verticale, l’impresa mandataria o capogruppo deve possedere l’attestazione nella categoria prevalente richiesta dal bando di gara, mentre nelle categorie scorporate ciascuna impresa mandante deve possedere l’attestazione nella specifica categoria scorporabile per l’importo dei lavori che intende assumere.
Associazione di tipo misto
Associazioni temporanee di tipo orizzontale e di tipo verticale.
INCREMENTO CONVENZIONALE PREMIANTE (art.19 del D.P.R. 34/2000)
Qualora l’impresa possegga il Certificato di Qualità o elementi del sistema di qualità e presenti almeno 3 dei seguenti requisiti di natura economico-finanziaria:
- CAPITALE NETTO, costituito dal totale della lettera A del passivo dello stato patrimoniale di cui all’art. 2424 c.c. dell’ultimo bilancio approvato, pari o superiore al 5% della cifra d’affari in lavori media del quinquennio di riferimento effettivamente realizzata;
- INDICE DI LIQUIDITA’, costituito dal rapporto tra liquidità ed esigibilità correnti dell’ultimo bilancio approvato, pari o superiore a 0,5; le liquidità comprendono le rimanenze per lavori in corso alla fine dell’esercizio;
- REDDITO NETTO D’ESERCIZIO, costituito dalla differenza tra il valore e i costi della produzione, di cui all’art. 2425 c.c., di valore positivo in almeno due esercizi negli ultimi tre anni;
- L’ATTREZZATURA TECNICA, di valore medio nel quinquennio di riferimento non inferiore al 2% della media annua della cifra d’affari in lavori effettivamente realizzata nell’ultimo quinquennio;
- IL COSTO COMPLESSIVO DEL PERSONALE, di valore non inferiore al 15% della cifra d’affari in lavori effettivamente realizzata di cui almeno il 10% per il personale operaio o, in alternativa, non inferiore al 10% della cifra d’affari in lavori di cui almeno l’80% per personale tecnico laureato o diplomato;
Gli importi relativi alla cifra d’affari, alla somma dei lavori eseguiti e ai lavori di punta sono figurativamente incrementati in base alla percentuale determinata secondo l’espressione matematica (di cui all’allegato “F” del D.P.R. 34/2000), che segue.
L’incremento percentuale premiante è dato:
Se il costo del personale fa riferimento al 15%:
C1= (30 : 3) *{[(p – 0,15) : 0,075] + [(a – 0,02) : 0,01] + q}
Se il costo del personale fa riferimento al 10%:
C2= ( 30 : 3) *{[(r – 0,10) : 0,05] + [(a – 0,02) : 0,01] + q}
Dove:
p è il valore del rapporto fra il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente e la cifra d’affari in lavori (figurativamente ridotta),
per p ³ 0,225 si assume p = 0,225
r è il valore del rapporto fra il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente e la cifra d’affari in lavori (figurativamente ridotta),
per r ³ 0,15 si assume r = 0,15;
a è il valore del rapporto tra il costo medio dell’ attrezzatura tecnica nel quinquennio e la cifra d’affari in lavori (figurativamente ridotta),
per a ³ 0,03 si assume a = 0,03;
q = 1 in presenza di certificazioni del sistema di qualità aziendale;
q = 0 in presenza di elementi del sistema di qualità aziendale
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