L’art. 97 comma 3 Ter D.Lgs. 81/2008 dispone che per poter svolgere le attività previste nell’articolo di legge sopramenzionato i Datori di lavoro dell’impresa affidataria, i Dirigenti e i Preposti devono essere in possesso di adeguata formazione. Si ricorda che tra gli obblighi dell’Art. 97 vi è anche la verifica dei P.O.S. dell’imprese esecutrici rispetto all’impresa affidataria, prima della trasmissione al coordinatore della sicurezza. Con interpello 7/2016 il Ministero chiarisce che il committente o il responsabile dei lavori acquisendo attraverso la verifica dell’idoneità tecnico professionale delle imprese (allegato XVII d.lgs. n. 81/2008) “il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l’assolvimento dei compiti di cui all’articolo 97”, dovrà verificarne l’avvenuta specifica formazione con le modalità che riterrà più opportune, anche attraverso la richiesta di eventuali attestati di formazione o mediante autocertificazione del datore di lavoro dell’impresa affidataria.
Il D.lgs. 81/2008 prevede specifica sanzione per non aver soddisfatto tale obbligo.
All’interno della scheda di iscrizione, potete selezionare la variante settoriale di vostro interesse:
“CORSO VALIDAZIONE FORNITORI OBBLIGATORIO PER DATORI DI LAVORO – SETTORE EDILE”
“CORSO VALIDAZIONE FORNITORI OBBLIGATORIO PER DATORI DI LAVORO – PER ACQUISTO SERVIZI DI MANODOPERA” (ad esempio pulizie, estintori, derattizzazione, manutenzione, lavori elettrici)
Per chiedere informazioni o iscriverti subito al corso utilizza il format sottostante