Modalità di erogazione della formazione: sincrona, asincrona e in presenza
Studio Sannino Sas – Milano. Formazione obbligatoria sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08 – Accordo Stato-Regioni 17/04/2025): una guida pratica per capire quando un corso può essere svolto in videoconferenza, in e-learning o deve essere frequentato in aula.
Aggiornato al 04/11/2026
Sincrona (VCS)Asincrona (e-learning)Presenza
1. Le tre modalità a confronto
Modalità
Definizione
Tracciamento
Piattaforma / LMS
Identificazione
Frequenza minima
Per quali corsi vale
Fonte normativa
FAD sincrona (videoconferenza – VCS)
Docente e discenti collegati in tempo reale (aula virtuale) con interazione diretta. Per l'Accordo 2025 è equiparata alla presenza, salvo addestramento e attività pratiche.
Registro presenze con orari di collegamento/disconnessione di ogni partecipante
Piattaforma di videoconferenza che consenta interazione e registrazione delle presenze
Verifica dell'identità del partecipante (es. documento / webcam attiva)
90% delle ore
Quasi tutti i corsi sicurezza teorici (anche preposti, rischio medio/alto, DL-SPP, Mod. B/C RSPP); esclusi addestramento e pratica
Fruizione autonoma di contenuti su piattaforma, in tempi scelti dal discente, con test di verifica.
Tracciamento completo di accessi, tempi di fruizione e avanzamento (log LMS)
Piattaforma LMS obbligatoria, con tutor/assistenza e test intermedi/finali
Identificazione univoca del discente (credenziali personali)
90% delle ore, verificata tramite i log
Solo i corsi per cui è espressamente ammessa: es. lavoratori generale e rischio basso, aggiornamenti lavoratori, dirigenti, DL, Mod. A RSPP, aggiornamenti RSPP/ASPP
VCS = videoconferenza sincrona. Per la sicurezza la VCS è equiparata alla presenza, salvo addestramento e attività pratiche (Accordo S-R 17/04/2025, P.IV 3.2). Le modalità per la formazione RLS sono definite dalla contrattazione collettiva (D.Lgs. 81/08 art. 37 c. 12).
Disclaimer: contenuti a scopo informativo, sintesi della normativa vigente alla data di aggiornamento; non sostituiscono il testo ufficiale delle norme. Le voci "da verificare" dipendono dal CCNL applicato: contattaci per una verifica sul tuo caso.
Tabella riassuntiva
Corsi sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08 – Accordo Stato-Regioni 17/04/2025): ore e modalità ammesse
Colore riga: verde = e-learning ammesso; blu = solo aula o videoconferenza; arancio = solo presenza; ocra = modalità da verificare (CCNL).
Corso
Ore
Sincrona (VCS)
Asincrona (e-learning)
Presenza
Lavoratori – formazione generale
4
Sì
Sì
Sì
Lavoratori – specifica rischio basso
4
Sì
Sì
Sì
Lavoratori – specifica rischio medio / alto
8 / 12
Sì
No
Sì
Lavoratori – aggiornamento
6 ogni 5 anni
Sì
Sì
Sì
Preposti
12
Sì
No
Sì
Preposti – aggiornamento
6 ogni 2 anni
Sì
No
Sì
Dirigenti
12 (agg. 6)
Sì
Sì
Sì
Datori di lavoro
16 (agg. 6)
Sì
Sì
Sì
DL che svolge compiti di RSPP
8 + integrativo 12–16
Sì
No
Sì
DL-SPP – aggiornamento
8
Sì
Sì
Sì
RSPP/ASPP – Modulo A
28
Sì
Sì
Sì
RSPP/ASPP – Modulo B / Modulo C
48 / 24
Sì
No
Sì
RSPP / ASPP – aggiornamento
40 / 20
Sì
Sì
Sì
Attrezzature di lavoro e ambienti confinati
variabili
No
No
Sì (solo)
RLS – Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
32 (agg. annuale 4 / 8)
Da verificare (CCNL)
Da verificare (CCNL)
Sì
Fonte:Accordo Stato-Regioni 17/04/2025 – P.IV 3.5 (modalità ammesse per i corsi di sicurezza). Per il RLS le modalità sono definite dalla contrattazione collettiva (D.Lgs. 81/08 art. 37 c. 10-12).