Intelligenza artificiale e sicurezza sul lavoro: cosa cambia per il DVR con l’art. 42 del D.Lgs. 179/2026
Software che pianificano i turni, gestionali che assegnano le missioni di prelievo, telecamere che verificano l’uso dei DPI: l’intelligenza artificiale è già entrata in molte aziende, spesso senza passare dal Servizio di prevenzione e protezione. Ora una norma esplicita la collega al Documento di Valutazione dei Rischi.
Qual è la norma (e un chiarimento sul numero dell’articolo)
La disposizione è l’articolo 42 del Decreto Legislativo 7 ottobre 2026, n. 179, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 234 dell’8 ottobre 2026, con entrata in vigore il 23 ottobre 2026. Il decreto è stato adottato in attuazione della delega contenuta nell’art. 24 della Legge 23 settembre 2025, n. 132 (la “legge italiana sull’IA”) e adegua l’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act).
Una precisazione utile, perché in rete circola spesso la formula “art. 42 della Legge 132/2025”: la Legge 132/2025 si compone di 28 articoli e i suoi principi in materia di lavoro sono negli artt. 11 e 12. L’articolo dedicato a IA, salute e sicurezza è l’art. 42 del decreto attuativo, il D.Lgs. 179/2026.
Cosa prevede l’art. 42, comma per comma
L’articolo, intitolato “Intelligenza artificiale, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”, ha quattro commi:
- Comma 1 – il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell’ambito delle competenze del D.Lgs. 81/2008, “assicura il coordinamento delle misure” perché l’introduzione e l’uso dell’IA nei contesti lavorativi rispettino i principi di tutela della salute e della sicurezza.
- Comma 2 – “L’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale che incidono sull’organizzazione del lavoro, sui ritmi produttivi, sulle modalità di esecuzione della prestazione o sui processi decisionali rilevanti ai fini della sicurezza è valutato nell’ambito della valutazione dei rischi di cui all’articolo 28 del decreto legislativo n. 81 del 2008.”
- Comma 3 – “I datori di lavoro assicurano un’adeguata informazione e formazione dei lavoratori in merito ai rischi specifici connessi all’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale, nonché alle misure di prevenzione e protezione adottate.”
- Comma 4 – il Ministero promuove l’uso responsabile dell’IA “anche quale strumento di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali”, in raccordo con l’Ispettorato nazionale del lavoro e gli altri soggetti istituzionali competenti.
Per il datore di lavoro i commi operativi sono il 2 e il 3. L’articolo non introduce sanzioni proprie né scadenze specifiche: si innesta sugli obblighi già previsti dal D.Lgs. 81/2008, a partire dalla valutazione di tutti i rischi, obbligo non delegabile.
Il DVR deve “vedere” l’intelligenza artificiale
La norma non chiede di valutare qualunque software, ma i sistemi che incidono su quattro ambiti: organizzazione del lavoro, ritmi produttivi, modalità di esecuzione della prestazione, decisioni rilevanti per la sicurezza. Il primo passo è una mappatura: quali strumenti di IA sono in uso (anche quelli adottati da singoli reparti), chi li usa e su quali decisioni influiscono.
Se l’introduzione di un sistema modifica in modo significativo l’organizzazione del lavoro o il processo produttivo ai fini della salute e sicurezza, va inoltre verificata la necessità di rielaborare la valutazione secondo l’art. 29 del D.Lgs. 81/2008. Nella pratica, il modo più ordinato per gestire il tema è dedicare all’IA un capitolo specifico del DVR.
Quali rischi considerare nel capitolo IA
L’art. 42 non elenca i rischi, ma l’esperienza e lo stesso art. 28 del D.Lgs. 81/2008 indicano alcuni ambiti da non trascurare:
- Stress lavoro-correlato: carichi definiti da un algoritmo, valutazioni continue della prestazione, scarsa possibilità di comprendere o contestare le indicazioni del sistema. L’art. 28 richiama espressamente lo stress lavoro-correlato tra i rischi da valutare.
- Ritmi e carichi di lavoro: obiettivi di produttività ricalcolati in automatico, pause compresse, sovraccarico cognitivo, con possibili ricadute anche ergonomiche.
- Controllo a distanza: molti sistemi raccolgono dati sull’attività delle persone. Occorre coordinare la valutazione con l’art. 4 della Legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), che ammette gli strumenti da cui derivi la possibilità di controllo a distanza solo per finalità specifiche e, nei casi previsti, previo accordo sindacale o autorizzazione dell’Ispettorato, e con il GDPR (Reg. UE 2016/679), inclusa, quando ne ricorrono i presupposti, la valutazione d’impatto. L’art. 11 della Legge 132/2025 richiama inoltre gli obblighi informativi dell’art. 1-bis del D.Lgs. 152/1997.
- Errori e affidamento eccessivo (automation bias): indicazioni errate, procedure “suggerite” non verificate, operatori che smettono di controllare perché “lo dice il sistema”. Servono procedure che mantengano il controllo umano sulle decisioni che riguardano la sicurezza.
Informare e formare: non basta il manuale del software
Il comma 3 richiede un’informazione e una formazione mirate ai rischi specifici dell’IA e alle misure adottate. Non si tratta di un corso generico di “alfabetizzazione digitale”, ma di spiegare ai lavoratori come funziona lo strumento che usano, quali limiti ha, quando non fidarsi delle sue indicazioni e a chi segnalare anomalie. Il coinvolgimento dell’RLS e del medico competente, dove nominato, rende il percorso più solido.
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Studio Sannino affianca le aziende nell’aggiornamento del DVR con un capitolo dedicato ai rischi dell’intelligenza artificiale (stress lavoro-correlato, ritmi, controllo a distanza in relazione all’art. 4 dello Statuto e al GDPR, errori e automation bias) e nella progettazione dell’informazione e della formazione dei lavoratori.
Fonti: D.Lgs. 7 ottobre 2026, n. 179, art. 42 (GU SG n. 234 dell’8/10/2026); L. 23 settembre 2025, n. 132, artt. 11, 12 e 24 (GU SG n. 223 del 25/9/2025); D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, artt. 28 e 29; L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 4. Il presente articolo ha finalità informative e non sostituisce una consulenza sul caso specifico.
Dott. Antonio Vilfredo Sannino – Studio Sannino Sas, Milano

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